È stato pubblicato il 16 giugno 2016 il nuovo art. 56 del Codice di Deontologia Medica all’interno del quale viene prevista una maggiore liberalizzazione per la pubblicità e una sostanziale apertura alla pubblicità comparativa nel settore sanitario. Infatti, viene prevista la possibilità di pubblicità comparativa delle prestazioni mediche e odontoiatriche se si è in presenza di indicatori clinici misurabili, certi e condivisi dalla comunità scientifica che ne consentano un confronto non ingannevole.
La nuova formulazione dell’art. 56 del Codice di Deontologia Medica da parte della Fnomceo avviene a seguito della disputa che ha visto protagonisti la stessa Fnomceo e l’Agcm, con quest’ultima che imputava alla prima una forte restrizione della libera concorrenza tra i professionisti sanitari alla luce del previgente art. 56 del Codice di Deontologia Medica. Dopo tutta la vicenda giudiziaria, che ha visto coinvolte le due parti, la Fnomceo ha deciso di intervenire modificando il citato articolo 56. La prima parte dell’articolo specifica che la pubblicità informativa del medico e delle strutture sanitarie deve avere ad oggetto esclusivamente i titoli professionali, l’attività professionale, le caratteristiche del servizio offerto e l’onorario relativo alle prestazioni. Tutte queste informazioni potranno essere diffuse con qualunque mezzo nel rispetto dei principi propri della professione medica. Come già detto, importante novità, introdotta dall’art. 56, riguarda la possibilità di pubblicità comparativa da parte dei professionisti del settore sanitario con il limite del confronto con indicatori clinici certi e condivisi dalla comunità scientifica, che ne consentano un confronto non ingannevole. In nessun modo il medico, poi, potrà diffondere notizie su avanzamenti di ricerche nel campo medico se non ancora accreditate dal punto di vista scientifico, in quanto potrebbero creare aspettative illusorie nei pazienti. Infine, spetterà all’Ordine professionale competente vigilare sulla pubblicità informativa sanitaria posta in essere dai propri iscritti e nel caso prendere i necessari provvedimenti.
Nuovo art. 56 del Codice di Deontologia Medica