Le clausole vessatorie nei contratti di massa devono essere autonomamente sottoscritte

Il Tribunale di Venezia torna sulla questione delle clausole vessatorie presenti all’interno di contratti di telefonia stipulati da persone giuridiche mediante la sottoscrizione di moduli e formulari. Il Giudice veneziano evidenzia come i contratti in questione siano disciplinati all’art. 1342 c.c., il quale rimanda all’art. 1341 c.c. che disciplina le clausole vessatorie, clausole che per essere opponibili dovranno essere specificatamente e appositamente sottoscritti dall’utente, non essendo sufficiente un richiamo alle condizioni generali del contratto.

Nel caso di specie una società di capitali sottoscriveva con una società di telefonia un contratto per la fornitura di servizi di telefonia e internet, contratto sottoscritto con un modulo standard. All’interno delle condizioni generali del contratto vi era una clausola che prevedeva la deroga alla competenza territoriale, clausola vessatoria in quanto derogava le norme generali previste dagli artt. 18 e ss. del codice di rito. La clausola in questione non era, però, stata sottoscritta separatamente da legale rappresentante, così da non poter essere opposta alla società di capitali che aveva sottoscritto il contratto di fornitura del servizio. Questo in ragion del fatto che sebbene ad una società di capitali, in quanto persona giuridica, non può essere applicata la disciplina del codice del consumo, alla stessa deve essere comunque applicata la tutela prevista dall’art. 1341 c.c. in quanto, per dispiegare il loro effetto le clausole presente nell’articolo appena citato, devono essere sottoscritte separatamente dalla parte non potendo esserci un richiamo generico e non specifico alle clausole generali del contratto all’interno delle quali sono inserite.

Tribunale di Venezia, III Sez., Sentenza n. 970 del 2016

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