Per le Sezioni Unite la medicina di gruppo in convenzione con il Ssm non può essere assimilata ad un’associazione tra professionisti con la conseguenza della non assoggettabilità all’Irap di tali prestazioni. Il presupposto per l’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di servizi, circostanza presente anche nel caso di associazione tra professionisti. La medicina di gruppo invece non rientra nel caso di associazione tra professionisti essendo questo un organismo promosso dal Sistema Sanitario nazionale.
Nel caso di specie un medico di base prestava la propria attività all’interno di un ambulatorio insieme ad altri medici secondo il sistema della cosiddetta medicina di gruppo dove nel caso in cui un paziente arriva in ambulatorio in un orario non coperto dal suo medico, troverà un altro medico che, potendo accedere alla documentazione clinica del richiedente, potrà sostituire in maniera efficace il collega offrendo una risposta adeguata al paziente. Secondo la Commissione Tributaria Regionale del Veneto il medico in questione aveva diritto al rimborso dell’imposta regionale sulle attività produttive per gli anni 2004, 2005 e 2006 in relazione al reddito conseguito per l’attività di medico in medicina di gruppo in quanto le spese sostenute per i terzi lavoratori dell’ambulatorio erano di modesto valore e in nessun modo potevano caratterizzare l’attività del medico come attività in autonoma organizzazione. La Corte di legittimità ha accolto tale orientamento esonerando, così, dall’Irap i medici che prestano servizio all’interno della medicina di gruppo.
Corte di Cassazione, Sez. Unite, Sentenza 7291 del 2016