La Cassazione dà ragione all’Agcom sulla programmazione della Tv digitale

Il Giudice di legittimità ha cassato senza rinvio la sentenza 6021/2013 con la quale il Consiglio di Stato aveva annullato parzialmente il secondo piano dell’Agcom del 2013 sull’assegnazione dei canali del digitale terrestre, nominando un commissario ad acta. Per la Cassazione l’Agcom, nell’adottare il nuovo piano di assegnazione dei canali, ha giustamente tenuto conto del reale mutamento del contesto tecnico e del mercato dovuto all’introduzione del sistema televisivo digitale.

La Cassazione con questa pronuncia approva l’operato dell’Agcom circa la riassegnazione di alcuni canali del digitale terrestre. Con delibera n. 366 del 2010 l’Agcom aveva adottato un piano di numerazione automatica dei canali televisivi del digitale terrestre assegnando alle tv nazionali i numeri dall’ 1 al 10. Il Consiglio di Stato, però, con sentenza 4660 del 2012 ha annullato, in parte, la delibera dell’Agcom obbligando l’Autorità a riassegnare i numeri 7, 8 e 9 del digitale terrestre. Dopo la consultazione pubblica, indetta dall’Agcom con delibera 442 del 2012, con delibera 237 del 2013 l’Autorità adottava una nuova numerazione. La delibera con la quale si dava inizio alla consultazione pubblica veniva impugnata da parte di una società radiotelevisiva e il Consiglio di Stato accoglieva il ricorso, in quanto, a suo modo di vedere, l’Agcom avrebbe dovuto ricostruire abitudini e preferenze degli utenti con riferimento all’anno 2010, data della prima delibera di assegnazione dei canali del digitale. L’Agcom, al contrario, nel riassegnare i canali – come disposto dal Consiglio di Stato – aveva adottato indagini su abitudini e preferenze degli utenti facendo riferimento all’anno 2012, perché nel frattempo si era perfezionato il passaggio dalla televisione analogica alla televisione digitale. La Suprema Corte di legittimità, cassando la sentenza 6021/2013 del Consiglio di Stato, condivide i parametri di riassegnazione utilizzati dall’Autorità, evidenziando che l’Agcom non poteva non considerare il radicale cambiamento avvenuto nel settore delle trasmissioni televisive.

Corte di Cassazione, Sez. Unite, Sentenza n. 1836/2016

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