Il Tribunale Amministrativo campano si pronuncia in merito all’istanza di autorizzazione ex art. 87 D.lgs. 259/2003, con la quale una società di telecomunicazioni avanzava la richiesta di posizionare un impianto di telefonia sul lastrico solare di un fabbricato. In forza dell’articolo sopra citato passati 90 giorni del deposito dell’istanza senza che l’amministrazione si sia espressa, l’istanza si deve ritenere accolta per silentium. Tutte le valutazioni circa i profili edilizi ed urbanistici connessi alla realizzazione del progetto dovranno essere verificati durante la fase istruttoria, con la conseguenza che, tali valutazioni saranno ricondotte nell’ambito del procedimento della formazione del silenzio-assenso.
Nello specifico la società di telecomunicazioni dopo aver presentato istanza di autorizzazione ex art. 87 D.lgs. 259/2003 non riceveva nessuna comunicazione dal Comune nel termine di 90 giorni, presupponendosi così la formazione del titolo per silentium. Solo successivamente alla comunicazione di inizio lavori il Comune rigettava l’istanza di autorizzazione adducendo la mancanza di conformità dei titoli edilizi del fabbricato in cui si sarebbe installato l’impianto di telecomunicazione, così che la società ricorreva al TAR. Lo stesso accoglieva il ricorso sulla base del presupposto che tutte le valutazioni circa la fattibilità dell’opera devono essere effettuate nella fase istruttoria, non potendo l’amministrazione intervenire successivamente al formarsi del silenzio-assenso. Nell’eventualità dovrà intervenire in sede di autotutela del provvedimento di assenso perfezionatosi, nel rispetto dei requisiti formali e sostanziali per l’esercizio di tale potere.
TAR Campania, Sez. VII, Sentenza n. 1448/2016