Il T.A.R. Lazio ritiene legittimo il provvedimento n. 24461 del 2013 con il quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha inflitto ad alcune ditte produttrici di chewing gum una sanzione per pratica commerciale scorretta. Pratica consistente nel pubblicizzare i propri prodotti focalizzando l’attenzione del consumatore sulle caratteristiche igienico-sanitarie dei chewing gum e di ritenere equivalente i propri prodotti alla corretta igiene orale o al fatto di recarsi negli studi odontoiatrici.
La campagna pubblicitaria secondo l’Autorità garante della concorrenza e del mercato è stata realizzata attribuendo ai chewing gum benefici enfatizzati e non conformi alla realtà, non potendoci essere equivalenza tra i prodotti pubblicizzati ed una corretta pratica di igiene orale. Nello specifico non può essere assimilato il consumo della gomma da masticare all’uso dello spazzolino e dei controlli periodici dal dentista e nelle campagne pubblicitarie sono stati utilizzati claim salutistici (indicazioni nutrizionali e sulla salute) tesi ad accreditare effetti benefici per la salute di denti e del cavo orale, superiori a prodotti anticarie, antiplacca e antitartaro. Il T.A.R. ha ritenuto non meritevoli di accoglimento le censure rivolte contro il provvedimento dell’AGCM avanzate dalle società produttrici di gomme da masticare. Secondo il Giudice amministrativo, infatti, il provvedimento in questione prima descrive in maniera analitica i singoli messaggi pubblicitari relativi ai distinti prodotti e alle distinte modalità di trasmissione e poi richiama la normativa europea in punto di indicazioni salutistiche, individuando puntualmente il contrasto dei singoli claim con le specifiche validazioni scientifiche a quel momento approvate. Infine, il provvedimento illustra specificatamente i diversi profili di ingannevolezza che ritiene meritevoli di sanzione così che la motivazione si presenta assolutamente logica e completa.
T.A.R. Lazio, Sez. I, Sentenza n. 62/2017