La Commissione Tributaria Regionale Lombardia si pronuncia a favore dell’applicazione dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per le società a controllo pubblico che svolgono anche attività a scopo di lucro. Per i giudici tributari, ciò che conta ai fini dall’applicazione dell’esenzione è l’effettiva realtà interna dell’ente e la finalizzazione al soddisfacimento dei bisogni collettivi. La Commissione Tributaria in questione ha evidenziato che tra i soggetti esenti da Iva vi siano anche le società in house providing.
Il caso di specie aveva ad oggetto un accertamento ricevuto da una società nel quale l’Agenzia delle Entrate contestava la mancata applicazione dell’Iva su operazioni imponibili. L’art. 10 comma 1, n. 27 ter del DPR 633/72 specifica che sono esenti da Iva le prestazioni socio-sanitarie di assistenza domiciliare o ambulatoriale rese da organismi di diritto pubblico, circostanza sulla quale insisteva la società resistente. Il Giudice di primo grado dava ragione alla società in house, ma l’Agenzia impugnava la sentenza sostenendo che l’art. 10 del decreto su menzionato elencava i soggetti che potevano beneficiare dell’esenzione e tra questi non vi erano le società di capitali che svolgono prestazioni di tipo assistenziale. La CTR Lombardia, ha, però, respinto l’appello in quanto, a parer suo, la norma in questione comprende qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale.
Esenti da Iva le prestazioni sanitarie “in house providing”