La Corte di Cassazione si è pronunciata a favore dell’obbligo da parte delle cliniche e degli ospedali di comunicare al Garante i dati sensibili sulle malattie dei pazienti. Dati sensibili che possono riguardare anche malattie mentali, infettive e diffusive, inserite nelle banche dati delle cliniche. Corrette appaiono, di conseguenza, le sanzioni che il Garante per la protezione dei dati personali irroga alle cliniche nel caso di omessa notificazione del trattamento di dati sensibili.
Nel caso di specie il Garante per la protezione dei dati personali aveva ingiunto ad una clinica il pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa per la mancata notificazione del trattamento di dati sensibili ex art. 37 lett. b) D.lgs. n. 196/2003. La clinica ricorreva in opposizione alla sanzione e il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso annullando così l’ordinanza del Garante, che ricorreva in Cassazione. Il Supremo Giudice delle leggi ha dato ragione al Garante, ha cassato la sentenza e ha rigettato l’opposizione della clinica, sulla base di un’interpretazione letterale dell’art. 37 lett. b) D.lgs. n. 196/2003, che farebbe rientrare tra gli obblighi di comunicazione anche tutti quei dati trattati per rilevare malattie mentali, infettive e diffusive, inseriti nelle banche dati di cliniche e ospedali. L’obbligo di notificazione non è presente nei soli casi in cui vi è un episodio occasionale di diagnosi e cura che riguarda un singolo professionista.
Corte di Cassazione, Sez. II, Sentenza n. 188 del 2017