Approvato alla Camera il testo sulla responsabilità professionale
Il DDL “Gelli” approvato alla camera introduce importanti novità in materia di responsabilità professionale. Tra le principali novità previste dal testo di legge vi è l’inserimento dell’art. 590 ter c.p. all’interno del quale il medico, in caso di morte o lesioni personali del paziente, risponderà solo per colpa grave, la quale sarà esclusa nel caso in cui il sanitario si attenda alle pratiche cliniche e raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi della legge. Novità riguarderanno anche la responsabilità contrattuale che rimarrà solo in capo alle strutture sanitarie pubbliche e private, in cui il medico opererà, e che il sanitario risponderà del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 c.c. sia nel caso eserciti in una struttura pubblica sia che eserciti in una struttura privata in regime di libera professione.
Tra le novità che si possono subito rilevarvi è il superamento della teoria del contatto sociale, secondo la quale il medico che esercitava la propria professione all’interno di una struttura sanitaria pubblica rispondeva anche di responsabilità contrattuale, per il solo fatto di venire in contatto con il paziente. Il DDL, invece, prevede che il medico risponderà solo per responsabilità extracontrattuale. Per quanto riguarda la responsabilità per colpa grave che viene meno in caso di rispetto delle linee guida, il testo così come trasmesso al Senato ha sicuramente il pregio di tentare di contrastare la cosiddetta medicina difensiva, che negli ultimi anni ha visto medici e operatori sanitari effettuare esami diagnostici o adottare misure terapeutiche oltre che per tutelare il paziente anche per tutelare sé stessi da possibili responsabilità professionali. Ciò che, però, rischia di creare problemi e confusione è la previsione all’interno dell’art. 5 D.D.L delle buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida. Se è vero, infatti, che il medico non risponderà di colpa grave se si atterà a queste raccomandazioni – che verranno inserite all’interno del Sistema nazionale per le linee guida (SNLG) e pubblicate nel sito internet dell’Istituto superiore di sanità – altrettanto vero è che tali linee guida non potranno essere esaustive dell’intera attività medica, essendo talvolta necessario l’adozione di metodologie diverse ovvero di nuove tecniche.
DDL approvato alla camera