Il TAR Piemonte evidenzia anche nel caso in cui più Distretti vengano accorpati in un unico Distretto, vi è la necessità di affidare la scelta del direttore della nuova struttura complessa ad una procedura concorsuale aperta su base nazionale, in modo che sia assicurata la massima trasparenza e la massima partecipazione di tutti gli interessati. Legittima perciò la scelta della ASL AT di non effettuare una previa procedura interna tra i tre Direttori uscenti a capo dei tre Distretti ora accorpati in un unico Distretto.
Nel caso di specie un Direttore Distrettuale ha impugnato la procedura selettiva pubblica, indetta dalla ASL AT, per il conferimento dell’incarico di Direttore del nuovo unico Distretto, che raggruppa in sé tre Distretti prima separati. Il ricorrente sosteneva che l’ASL AT avrebbe prima dovuto esperire una procedura interna tra i Direttori dei precedenti tre Distretti, così come previsto dalla Giunta Regionale Piemonte e dal D.p.R. 158/2012. Il Tribunale Amministrativo adito ha, invece, precisato come né la Giunta Regionale Piemonte né il D.p.R. 158/2012 prevedono la necessità di effettuare una preventiva selezione interna tra i Direttori uscenti. Anzi la Direzione Sanità della Regione Piemonte, nella nota n. 21822 del 18/11/2015, stabilisce di affidare l’incarico di direzione di struttura complessa nel rispetto della normativa legislativa e contrattuale vigente in modo che sia assicurata la massima trasparenza e partecipazione di tutti gli interessati. Il TAR Piemonte specifica, altresì, come la ASL AT ha fissato dei requisiti minimi di professionalità per la partecipazione alla procedura e che non è possibile affermare che solo i Direttori già affidatari dei preesistenti Distretti possono essere considerati astrattamente idonei al nuovo incarico.
T.A.R. Piemonte, II Sez., sentenza 15.07.2016 n. 1018