La Corte di Cassazione torna ad esprimersi in materia di colpa medica sanitaria enunciando il principio secondo il quale la limitazione di responsabilità, in caso di colpa lieve del medico, può operare, per le condotte conformi alle linee guida ed alle buone pratiche, anche in caso di errori che siano connotati da profili di colpa generici diversi dalla imperizia. Le limitazioni di responsabilità per colpa lieve, rispetto le condotte conformi le linee guida e le buone pratiche, possono essere valutate anche rispetto a condotte negligenti ed imprudenti del professionista sanitario.
Nel caso di specie un medico veniva condannato penalmente, in primo grado ed in appello, con l’accusa di aver cagionato colpevolmente la morte di un paziente non avendo sottoposto lo stesso, tempestivamente, ad esami diagnostici che ne avessero evitato il decesso. Il medico ricorrendo in Cassazione sosteneva che in sede di condanna i giudici avrebbero dovuto tenere in considerazione il grado della colpa, così come disciplinato dall’art. 3 della legge n. 189 del 2012 entrato in vigore durante la pendenza del giudizio. La Corte di Cassazione ha accolto la richiesta del ricorrente annullando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’Appello per la valutazione del merito della questione alla luce dell’art. 3 della legge n. 189 del 2012. Quel che però è più importante è che la Corte di legittimità ha fissato alcuni principi circa l’applicazione della colpa lieve in materia di professioni sanitarie. Per prima cosa ha evidenziato come per i procedimenti pendenti all’entrata in vigore dell’art. 3 della legge n. 189 del 2012, riguardanti ipotesi di omicidio o lesioni colpose ascritte all’esercente le professioni sanitarie, occorre procedere all’accertamento d’ufficio del grado di colpa in quanto le condotte qualificate da colpa lieve, conformi alle linee guida, sono divenute penalmente irrilevanti. La Corte poi specifica come le linee guida, cui i medici devono far riferimento, sono raccomandazioni di comportamento clinico, elaborate mediante un processo di revisione sistematica della letteratura e delle opinioni scientifiche, al fine di aiutare medici e pazienti a decidere le modalità assistenziali più appropriate in specifiche situazioni cliniche. Infine, la circostanza rilevante, messa in luce dal Giudice di legittimità, riguarda la limitazione di responsabilità per il medico in caso di colpa lieve, per le condotte professionali conformi alle linee guida ed alle buone pratiche, che opera anche in casi diversi dall’imperizia, quali la negligenza e l’imprudenza.
Corte di Cassazione, Pen., Sez. IV, n. 23283/2016