La valutazione riguardante la compatibilità per l’installazione di un’antenna telefonica su un edificio sottoposto a vincoli monumentali, se motivata non in via apparente, ma mediante specifiche indicazioni delle ragioni di contrasto con le esigenze del bene, può essere sindacata solo se fondata su apprezzamenti palesemente irragionevoli o sulla fallace rappresentazione della realtà. Il Consiglio di Stato aderisce, così, ad un orientamento giurisprudenziale univoco e consolidato in materia di tutela dei beni con vincoli paesaggistici o monumentali.
Nel caso di specie la Chiesa, sulla cui bifora una società di telecomunicazioni avrebbe voluto installare un’antenna, era soggetta sia a vincolo paesaggistico che a vincolo monumentale ragion per cui è stata sottoposta a due pareri, quello della soprintendenza e quello della commissione comunale. Entrambi i pareri sono risultati negativi in quanto l’installazione di un’antenna telefonica sarebbe stata idonea ad alterare la percezione e l’integrità del bene protetto. La società di telefonia ricorreva al TAR Toscana che annullava il provvedimento con cui il Comune negava il titolo autorizzatorio per l’installazione dell’antenna. Il Comune impugnava la pronuncia davanti il Consiglio di Stato il quale riformava la sentenza appellata, in quanto le motivazioni espresse nei pareri per il diniego indicavano espressamente le ragioni sottesi ai rispettivi vincoli.
Consiglio di Stato, Sentenza del 01.04.2016 n. 1315