Necessario il consenso preventivo per l’attivazione di un servizio accessorio aggiuntivo

L’Agcm sanziona la società di telefonia Vodafone Omnitel B.V. per l’attivazione di un servizio accessorio che ha comportato per gli utenti un pagamento supplementare rispetto alla remunerazione concordata. Nello specifico la società di telefonia attivava automaticamente il servizio senza il consenso espresso e preventivo dei clienti, addebitando automaticamente il costo mensile. L’Autorità Garante ha imposto alla società sanzionata la pubblicazione nel proprio sito web il provvedimento sanzionatorio per un tempo di trenta giorni.

L’Autorità ha ritenuto che la società di telefonia ha violato l’art. 65 del Codice del Consumo in quanto non ha richiesto ai propri clienti, contrattualizzati dopo il 14 giugno 2014, di esprimere il consenso per il pagamento del servizio supplementare, attivando ugualmente il servizio. L’Agcm ha ritenuto, inoltre, necessario imporre la pubblicazione del provvedimento nel sito della società in quanto la stessa continua tutt’ora ad addebitare costi del servizio ai clienti senza pagarne i rimborsi a coloro che lo richiedono. Con questa pronuncia l’Antitrust ribadisce una volta di più come l’attivazione di un servizio telefonico accessorio aggiuntivo sia subordinato al consenso preventivo dell’utente.

Provvedimento AGCM PS10186

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