Il D.M. attuativo del D.Lgs. 42/2015 stabilisce che nei casi di transazioni B2C, cioè quelle che riguardano direttamente i consumatori finali, siano esse cessioni di beni ovvero prestazioni di servizi via internet, non vi è l’obbligo da parte del venditore o del prestatore di servizi di emettere fattura, salvo la richiesta espressa del cliente. Le transazioni B2B continueranno, invece, ad essere regolate dalla normativa ordinaria.
D.M. 27 ottobre 2015 (G.U. l’11 novembre 2015)